1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-septies. - (Delitti in materia ambientale). - 1. In relazione ai delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale commessi nell'interesse della persona giuridica o a suo vantaggio ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto legislativo, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1 l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, ovvero se ne è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno».
2. Alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, dopo l'articolo 26 è aggiungo il seguente:
«Art. 26-bis - (Collaborazione della persona giuridica in materia ambientale). - 1. In riferimento ai delitti in materia ambientale indicati all'articolo 25-septies, la sanzione pecuniaria è ridotta dalla metà a due terzi se l'ente, immediatamente dopo il fatto, porta a conoscenza della pubblica autorità l'avvenuta commissione del reato.